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SOTTO LA NOTA PERVENUTACI
si invia in allegato una circolare del CONI contenente le informazioni relative al NEONATO OBBLIGO di richiesta, da parte dell’Associazione, del CERTIFICATO PENALE del volontario, tecnico, istruttore e di chi altri svolga attività professionale o volontaria organizzata che comporti contatti DIRETTI E REGOLARI CON MINORI. Questa necessità è finalizzata a verificare l’esistenza o meno di condanne per taluno dei reati concernenti la TUTELA DEI MINORI.
Vi anticipo 3 cose importanti:
1) Ad oggi, non sono previsti PERIODI TRANSITORI e quindi a partire DAL 6 APRILE sono SANZIONABILI tutte le organizzazioni/associazioni/gestori che non abbiano fatto RICHIESTA ai propri collaboratori del suddetto CERTIFICATO PENALE;
2) la sanzione prevista per la MANCATA RICHIESTA del certificato penale ai collaboratori che si trovino a contatto DIRETTO E REGOLARE con i minori (ad es. un allenatore di una squadra giovanile o un istruttore di ginnastica primi passi, ecc.) è una multa di importo previsto tra i
10.000,00 e i 15.000,00 euro (diecimila – quindicimila)
3) il CERTIFICATO PENALE deve essere richiesto dal soggetto interessato (il collaboratore o da un proprio delegato) all’Ufficio del CASELLARIO GIUDIZIALE con una domanda alla quale occorre allegare una marca da bollo da 19,54 euro. La pratica e il costo conseguente sono di per sé A CARICO DEL COLLABORATORE.
Rinvio alla lettura del testo inviato dal CONI per tutti i riferimenti normativi e le precisazione del caso.
Il CONI, e presumibilmente tutte le FSN, EPS e DSA, si stanno adoperando per ricevere ulteriori indicazioni per tradurre in concreto questo nuovo obbligo, fermo restando che le prescrizioni già previste dalla normativa sembrano, a mio parere, già sufficientemente chiare. Ovviamente, sempre a meno di clamorosi ripensamenti, come spesso accade nel nostro meraviglioso Paese.
Sperando di aver fatto cosa gradita con la presente comunicazione, restiamo a disposizione con l’impegno di inviarvi tempestivamente qualsiasi altra notizia in merito.